Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



I depositi di gasolio superiori a 1mc, non asserviti agli impianti termici, rientrano nell'attività n. 12 del D.M. 01 agosto 2011 n. 151 (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1mc) e sono soggetti alla prevenzione incendi.




Un termoconvettore a gas è un apparecchio simile ad un normale venticonvettore (fan-coil), ma a differenza di quest'ultimo monta a bordo un bruciatore a gas e uno scambiatore di calore solitamente raffreddato ad aria. La potenza di questi apparecchi è alquanto modesta, ad esempio 3 oppure 5 kW, ma può salire anche a oltre 8kW.




Gli apparecchi ad energia radiante, così come le stufe o i caminetti, non sono considerati impianti termici quando la somma della loro potenze non supera i 5kW. Inoltre non sono considerati impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza, quando sono dispositivi mobili e possono quindi essere agevolmente trasportati. Ma quali sono questi apparecchi? Si possono riassumere in:




Il Decreto legislativo 4 luglio 2014 n.102 , in recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica prevede l'obbligo di:

  • installazione di un contatore in centrale termica;
  • installazione di contatori individuali entro il 31 dicembre 2016;
  • ripartire le spese secondo quanto previsto dalla UNI 10200.

Si riporta un estratto dalla rivista "Il CTI INFORMA" con alcuni parziali chiarimenti.




La normativa di riferimento per le nuove utilizzazioni di acqua pubblica è il Regolamento D.D.P. 22-129/Leg del 23 giugno 2008. E' possibile presentare la richiesta di utilizzazione di acqua di falda per il condizionamento ambientale all'Ufficio Gestione risorse idriche del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia di Trento .L'utilizzazione proposta deve rispondere ai criteri stabiliti dalle norme d'attuazione del P.G.U.




Se un impianto di condizionamento invernale è costituito da una caldaia a gas di potenza termica utile nominale non superiore a 10kW, l'impianto non è soggetto ai controlli di efficienza energetica.




E' stata pubblicata il 19 settembre 2014 una FAQ del Ministero per lo sviluppo economico dove viene spiegata la definizione di impianto termico:




Diffidate sempre dalle informazioni, purtroppo troppe volte imprecise e incomplete, che si trovano in rete o sui giornali in merito alla periodicità con cui effettuare le manutenzioni e i controlli di efficienza energetica agli impianti termici. Infatti le manutenzioni devono essere effettuate con la periodocità indicata dal costruttore della caldaia nel libretto d'uso e manutenzione (da non confondersi con il Libretto d'impianto per la climatizzazione).




Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232kW (indipendentemente dal combustibile utilizzato) devono essere condotti da personale abilitato in posseso del patentino di conduttore di impianti termici, secondo quanto previsto dall'art.287 del D.Lgs. 152/2006, e dall'art.




Il Trentino è diviso in 2 zone climatiche: la Zona E e la Zona F. Fa parte della Zona E tutto il territorio provinciale con altitudine non superiore a 431 metri sul livello del mare (compresa), mentre al di sopra di tale quota la zona corrispondente è la Zona F.
Il peridodo di attivazione degli impianti di climatizzazione invernale è il seguente:
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.




L'Enea ha pubblicato le sue Linee guida per la definizione dei regolamenti per l'esecuzione degli accertamente e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del D.Lgs.192/2005 e del DPR 74/2013.




È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 febbraio 2014 recante i nuovi "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.




La portata termica dei bruciatori a gasolio o a gas di alcuni impianti viene modificata, sostituendo l’ugello e/o riducendo la pressione di alimentazione del combustibile, riportando poi la nuova portata termica presunta sul libretto d’impianto. Tale operazione viene fatta nella convinzione che riducendo a valori inferiori a 35kW la portata termica del bruciatore, si possa evitare di sottostare alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 12 aprile 1996 per impianti sopra i 35kW.




Il D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 entrato in vigore il 13 agosto 2013 stabilisce che, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, le manutenzioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante (libretto d’uso e manutenzione). Quasi tutti i modelli in commercio prescrivono di effettuare la manutenzione con cadenza annuale.




Il trattamento dell'acqua di riscaldamento e dell'acqua sanitaria per gli impianti termici è obbligatorio ai sensi del DPR 59/2009 di cui si allega un estratto.
Si allega anche una tabella di riepilogo di quanto riportato nel decreto.
In linea generale la norma da seguire per i sistemi di trattamento acqua è la UNi8065 del 1989.