Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



E’ utile ricordare alcuni elementi base circa l’installazione degli apparecchi a combustibile  solido diffusamente utilizzati per il riscaldamento degli ambienti residenziali.UNI 10683 richiede che vengano effettuate alcuni controlli prima del montaggio, in particolare va verificata l’idoneità del locale d’installazione valutando la capacità portante dei piani di appoggio e dei punti di sostegno.




 

Nuova norma UNI 10389-2

Appare utile richiamare l’attenzione sulla nuova norma UNI 10389-2 disponibile da Aprile 2022:

Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato




Utili informazioni sul superbonus 110% possono essere reperite anche alla seguente pagina web istituzionale: http://www.governo.it/it/superbonus In particolare, per quel che concerne gli impianti termici, sarebbe utile consultare le FAQ governative. Segnatamente la FAQ A07.1 (sezione esempi concreti) riporta la definizione di impianto di riscaldamento così come previsto dal punto I-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n.




Si segnala che sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del "CORSO TECNICO SPECIALISTICO PER PROGETTISTI, INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI DOMESTICI A BIOMASSA LEGNOSA". Il corso, promosso dal progetto europeo LIFE PREPAIR del quale la Provincia è partner, è gratuito e organizzato dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento. Il corso inizierà il 12 marzo. Per il programma completo si rimanda al file allegato. Iscrizioni on line tramite il seguente link:

https://form.jotform.com/200431635409044




Venerdì 22/03 dalle 17:30 alle 19:30, presso il Palalevico, si terrà il seminario in oggetto, nell'ambito della manifestazione "A come . . .costruzioni" che si svolgerà dal 22 al 24 marzo a Levico Terme.
Al seminario parteciperanno:
  • l'ing. Gianluca Pullia dell'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia (Aprie), il quale farà un intervento riguardante "Il Catasto degli impianti termici (Sire) e i controlli della Provincia sugli impianti e sulla qualità delle manutenzioni";
  • l'ing.



Si evidenzia che, anche per i gruppi termici alimentati a biomassa combustibile (es: caldaie, stufe a pellet, apparecchi a caricamento automatico, termocamini, termostufe, termocucine, ecc..), per ciò che concerne il controllo e la manutenzione periodica dell'impianto, devono essere seguite le indicazioni fornite dal fabbricante dell'apparecchio nel libretto di uso e manutenzione, sia per la tipologia di operazioni da eseguire, che per la periodicità delle stesse.




Visto che soprattutto da parte di alcuni utenti (e ben più raramente da parte di ditte manutentrici/installatrici), continua ad esserci un po' di confusione sull'argomento, abbiamo deciso di pubblicare la seguente newsletter per ribadire quanto era già stato comunicato in precedenza.

 

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE




In alcune cucine per mancanza degli appositi sfiati, sono installate "cappe a filtri" con ricircolo di aria direttamente nell'ambiente di installazione. Questi dispositivi non espellono i vapori di cottura all'esterno, ma semplicemente filtrano l'aria prelevata e la reimmettono in cucina. Le "cappe a filtri" si possono individuare facilmente data l'assenza di un condotto per l'espulsione dei vapori all'esterno e per il getto d'aria proveniente dalla parte superiore dell'apparecchio solitamente in direzione orizzontale.




Con la presente si intende dare diffusione del documento "Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore" prodotto dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato a giugno 2017 riguardante l'applicazione del comma 5 dell'art.9 del D.Lgs. 4 Luglio 2014, n.102.

Eventuali aggiornamenti verranno comunicati successivamente.




Ad integrazione del precedente blog "Contabilizzazione del calore - calcolo fabbisogno energetico" si rende necessario fare alcune precisazioni su come vada calcolata la percentuale relativa alla differenza di fabbisogno energetico prevista dal d.Lgs 141/2016.




Il d.Lgs. 141/2016 ha recentemente modificato il d.Lgs. 102/2014 introducendo una modifica importante per l'applicazione dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. La modifica introdotta così recita:




Le cucine economiche collocate in unità abitative dotate di sistemi principali di climatizzazione e rispetto ai quali esercitano eventualmente un'azione integrativa, essendo destinate in via prevalente alla cottura dei cibi, vengono escluse dal catasto degli impianti termici.




Vediamo di puntualizzare un aspetto importante che è spesso tralasciato nella progettazione e realizzazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35kW.

L'allegato IX (allegato della parte quinta), parte II, paragrafo 3.5 di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 afferma:




Nell’ambito del Progetto Europeo Interreg Finerpol l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, promuove un incontro sul tema dell’efficienza e della riqualificazione energetica.




Il DM 12 aprile 1996 e il DM 28 aprile 2005 stabiliscono, entrambi al paragrafo 4.5.2, che è ammesso installare direttamente in autorimessa uno o più generatori d'aria calda a scambio diretto. I decreti citati disciplinano gli impianti di portata termica complessiva superiore a 35kW rispettivamente a combustibile gassoso e a combustibile liquido.




In provincia di Trento non c'è una norma provinciale specifica per le dismissione dei serbatoi di gasolio.  Pertanto si fa riferimento ai concetti generali contenuti nel D.Lgs. 152/06 e nel TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).




La Direttiva 2004/22/CE (c.d. direttiva MID "Measuring Instruments Directive") è stata recepita dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 entrato in vigore il 18 marzo 2007.

Da quella data non è più possibile montare contabilizzatori di calore privi della marchiatura MID prevista dalla Direttiva, salvo quanto previsto all'art. 22 del decreto che recita:




Quali sono le operazioni che devono essere svolte per ottemperare agli obblighi di contabilizzazione imposti dal D.Lgs. 102/2014? Vediamo quale sia il miglior modo di procedere, evidenziando gli obblighi dell'amministratore, del professionista che ha ricevuto l'incarico, dell'installatore affidatario delle opere, e quali siano i diritti dei condòmini:




La norma UNi7131, la cui ultima revisione risale a maggio 2014, regolamenta i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegate presso le utenze servite.

Per quanto riguarda il collegamento di bombola singola ad un apparecchio utilizzatore (ad esempio un piano cottura) la norma afferma:




La norma UNi7140, la cui ultima revisione risale a marzo 2013, stabilisce i requisiti costruttivi e i metodi di prova dei tubi flessibili non metallici (tipo A1, A2, B e C) destinati all'allacciamento alla rete di distribuzione del gas di apparecchi utilizzatori per uso domestico e similare, aventi portata termica nominate non maggiore di 35 kW.

I tubi flessibili non metallici, sovente utilizzati per allacciare piani cottura e piccoli apparecchi domestici, sono divisi in due classi in funzione della massima pressione di esercizio:




La norma che disciplina le procedure e detta le linee guida per la manutenzione e il controllo degli impianti fumati asserviti ad apparecchi a combustibile solido e liquido fino a 3MW è la norma UNi10847 la cui ultima versione risale a marzo 2000. Le disposizioni sono valide per impianti fumari con funzionamento in depressione e sono esclusi pertanto tutti i camini a pressione positiva e quelli a servizio di impianti industriali. Questa norma è la base che ogni fumista e spazzacamino dovrebbe conoscere per eseguire la pulizia e la manutenzione delle canne fumarie a regola d'arte.




Vale la pena ribadire quanto gia riportato nel blog del 10 agosto 2015 riguardo gli adempimenti sulla contabilizzazione previsti per gli impianti termici dal DM 26 giugno 2015.




Finalmente SIRE: Sistema informativo risorse energetiche. E' già operativo, ma verrà reso disponibile a installatori e manutentori dal 01 dicembre 2016 data di entrata in vigore della d.G.P. 13 giugno 2016 n. 1008. E' una vera e propria rivoluzione che consente di informatizzare tutte le procedure di accatastamento e invio degli esiti delle manutenzioni degli impianti termici civili che finora venivano espletate utilizzando formati cartacei.

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Come la precedente versione del 2008, la nuova norma UNi7129:2015 afferma che per i piani di cottura non è consentita l'installazione di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma nei seguenti casi:




La nuova norma UNi7129:2015, a differenza della precedente versione del 2008, non riporta al suo interno le definizioni dei termini in essa contenuti, ma rimanda alla pertinente norma UNi7128, il cui ultimo aggiornamento è uscito in contemporanea a dicembre 2015.

La nuova norma UNi7128:2015 distingue tra locale uso bagno e gabinetto:




Il rapporto di controllo di efficienza di tipo 2 (per le macchine frigorifere e le pompe di calore) e quello di tipo 3 (per le sottostazioni delle reti di teleriscaldamento) prevedono il rilevamento di alcuni parametri che caratterizzano l'efficienza energetica degli apparecchi: temperature del fluido frogorigeno, temperature del fluido vettore, portata del fluido primario.




Il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1, riservato ai gruppi termici, prevede il calcolo della depressione all'interno del canale da fumo nel caso di manutenzione effettuata su apparecchi a gas a tiraggio naturale, secondo le disposizioni previste dalla norma UNi10845.




Sicuramente la novità più importante della nuova norma UNi7129:2015 riguarda l'installazione degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW in locali non presidiati.

La parte II della norma al paragrafo 4.1.3 afferma:

l locali non presidiati, nei quali sono installati apparecchi di qualsiasi tipo, devono essere sempre aerati e, ove necessario, ventilati.

La definizione di locale non presidiato è riportata nella norma UNi7128:2015.