Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



La nuova norma UNi7129:2015 contiene molte differenze rispetto alla precedente versione del 2008. Alcune sono davvero sostanziali e vedremo nei prossimi mesi di evidenziarle tutte.

Partiamo con una precisazione rispetto agli impianti a GPL. Nel caso di installazioni all'aperto, il paragrafo 4.1.1  di cui alla parte II della nuova versione della norma afferma:

Nel caso di impianti alimentati con gas avente densità relativa superiore a 0,8, gli apparecchi devono distare non meno di 2 m da:




Con la deliberazione del 12 febbraio 2016 n. 162 la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al Regolamento per la certificazione energetica degli edifici (d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.)




Il D.Lgs. 102/2014, la cui entrata in vigore è il 19 luglio 2014, prevede per i condomìni con impianto centralizzato la ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria in base a quanto previsto dalla vigente norma UNi10200, la cui ultima revisione risale al 2015.




Per favorire il risparmio energetico e la corretta ripartizione dei consumi, il d.Lgs. 102/2014 impone la contabilizzazione del calore nei condomìni entro il 31 dicembre 2016.

Preme sottolineare che tale decreto definisce condomìnio:

edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.




L'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 definisce un impianto termico:




Riguardo i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi domestici a gas non maggiori di 35kW, la norma UNi7129:2008 afferma:




L'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 afferma:

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.




E' possibile intubare un vecchio camino con un condotto per intubamento e allacciare ad esso un apparecchio domestico a gas seguendo quanto prescritto dalla norma UNi7129.

Il sistema così realizzato si compone dei seguenti elementi:

  • l'asola tecnica (il vecchio camino);
  • il condotto per intubamento nel quale sono convogliati i prodotti della combustione dell'apparecchio;
  • l' intercapedine d'aria tra l'asola tecnica e il condotto per intubamento.

La norma UNi7129-3:2008 afferma al punto 5.1:




Il 01 dicembre 2015 è entrata in vigore la nuova norma UNi7129:2015 che sostituisce le norme

  • UNi7129:2008
  • UNi/TS 11147:2008
  • UNi/TS 11343:2009
  • UNi/TS 11340:2009

Sono molte le novità presenti nella norma che ora tratta anche le tubazioni di adduzione del gas in multistrato e in PLT-CSST (acciaio formabile) e la progettazione, installazione e messa in servizio dei sistemi per lo scarico delle condense.




Le sottostazioni di teleriscaldamento/teleraffrescamento sono assoggettate agli obblighi di cui al DPR74/2013 e pertanto devono essere dotate del Libretto d'impianto per la climatizzazione assieme ad altri eventuali apparecchi pre




L’art. 7 del D.M. 37/2008 disciplina la redazione della dichiarazione di conformità alla fine dei lavori per tutte le opere così come elencate nell’art. 1 del decreto medesimo (impianti di riscaldamento, impianti di adduzione del gas, canne fumarie, ecc).

Nello specifico l'art.7 comma 3 recita:




L'art. 1 del D.M. 37/2008 definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo. In particolar modo la lettera c) di tale articolo riporta:

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;




La norma UNi7129 disciplina le modalità realizzative degli impianti di adduzione del gas per apparecchi domestici di potenzialità non superiore a 35kW.




Il D.Lgs. 102/2014 all'art. 9 comma 5 lettera d) ha stabilito che la norma da seguire per la suddivisione delle spese di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria dei condomìni dotati di impianti termici centralizzati debba essere la UNi10200. La prima versione risale al 1993, aggiornata nel 2005, completamente rivista nel 2013 e di nuovo aggiornata nel 2015.




Il giorno 13 Novembre 2015 è stata approvata la D.G.P. n. 2002 recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili".




Le tubazioni di gas in materiale multistrato metallo-plastico non possono essere installate sottotraccia nelle pareti perimetrali esterne degli edifici a meno che non vengano protette con guaina in acciaio dello spessore minimo di 2mm e diametro interno almeno 10mm superiore al diametro esterno della tubazione multistrato. Inoltre la guaina di protezione deve essere annegata in malta di cemento realizzando un massello di cemento di spessore minimo pari a 40mm. II tubo multistrato metallo-plastico non deve presentare giunzioni lungo tale tracciato.




La norma UNi7129 stabilisce 3 tipologie di materiali che è possibile utilizzare per l'adduzione del gas:




Il giorno 27 ottobre 2015 ad ore 20.30 presso il Teatro Don Bosco di Tenno (Tn), il corpo dei VVF volontari  in collaborazione con APRIE organizza una serata informativa sui seguenti argomenti:




Per realizzare un impianto di adduzione del gas di tipo domestico (quindi per impianti di potenza non maggiore di 35kW), partendo dal contatore del gas fino agli apparecchi utilizzatori (caldaia, piano cottura, scalda-acqua, forno a gas, ecc) è necessario rispettare quanto previsto dalla norma UNi7129:2008.

I materiali che è possibile utilizzare sono 3:

  • acciaio;
  • rame;
  • polietilene.

Vediamo quali sono le giunzioni ammesse per le 3 tipologie di materiali.




Gli impianti di portata termica complessiva superiore a 35kW alimentati da combustibili gassosi (metano o GPL) e da combustibili liquidi (gasolio) sono disciplinati rispettivamente dal DM 12 aprile 1996 e dal DM 28 aprile 2005.




Anche quest'anno sono circolate informazioni non del tutto corrette riguardo la periodicità delle manutenzioni da effettuare sugli impianti termici civili. Facciamo chiarezza su questo tema molto dibattuto che a onor del vero ha visto diversi avvicendamenti, alcune retromarce e svariate richieste di interpretazioni e precisazioni a cui ha dovuto rispondere direttamente anche il Ministero per lo Sviluppo Economico.




Il DPR74/2013 regolamenta i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, individuando il periodo di accensione e il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento. In particolare l'art. 4 afferma:

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:




Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.




La scheda 11.1 del Libretto d'impianto per la climatizzazione deve essere compilata in occasione della manutenzione ad un gruppo termico (caldaia) qual'ora venga effettuato il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi).




La scheda 11.1 del Libretto d'impianto per la climatizzazione deve essere compilata in occasione della manutenzione ad un gruppo termico (caldaia) qual'ora venga effettuato il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi). L'informazione più importante da inserire nella scheda riguarda la misura strumentale del rendimento di combustione dell'apparecchio e il suo confronto con il rendimento minimo di legge.




Per gli impianti termici di potenza nominale maggiore di 116 kW e per i serbatoi di GPL, il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - al Titolo III , art. 71 comma 11 recita:




La norma UNi7129:2008 parte II paragrafo 4.2.6 afferma:

È vietata l'installazione di apparecchi di tipo B nei locali uso bagno.

Al paragrafo 3.2.9 la stessa norma definisce:

locale uso bagno: Locale nel quale sono presenti uno o più dei seguenti sanitari: vaso, bidè, doccia, vasca da bagno, sauna. Non rientrano nella definizione di locale uso bagno i locali contenenti esclusivamente lavabo, vasca lavatoio o pilozzo (per esempio locale lavanderia).




Il DM 26 giugno 2015 ha introdotto importanti novità in merito al trattamento acqua degli impianti termici. Nella tabella allegata è stato fatto un riepilogo di quali siano le nuove imposizioni per gli impianti realizzati a partire dal 01 ottobre 2015. Fino a tale data continua a valere quanto riportato nel DPR59/2009.




E' stato recentemente pubblicato il DM 26 giugno 2015, decreto attuativo del D.Lgs. 192/2005 contente le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.




C'è ancora molta confusione su cosa sia una caldaia installata tipo C oppure una caldaia installata tipo B.